Il contratto di Apprendistato, contenuto nel decreto legislativo n.81 /2015, è stato modificato con il Decreto Lavoro n.34/2014, cd. Jobs Act.
Il nuovo Apprendistato 2019 è una forma di contratto a tempo indeterminato, pensato per garantire non solo l’occupazione dei giovani ma anche la loro formazione. Attualmente le tipologie di apprendistato sono: apprendistato primo livello, per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato secondo livello, professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato terzo livello, di alta formazione e ricerca; apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.
Per legge, i contratti di apprendistato possono essere stipulati con giovani lavoratori aventi età diversa (entro i 29 anni), in base alla finalità dell’apprendistato stesso. La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni e riconosce: malattia, infortunio, assegno per il nucleo familiare, maternità ASpI e Naspi.
Per favorire la diffusione dell’apprendistato, la normativa prevede degli incentivi, per le aziende e per il dipendente, e agevolazioni fiscali.
Salvo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2015, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art.42, comma 5, D. Lgs. n.81/2015).